Le successioni ereditarie e la nuova disciplina
Il 2025 è stato il primo anno in cui ha avuto effetto la nuova disciplina dell’imposta sulle successioni e donazioni, che trova la normativa di applicazione nell’articolo 1 del D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139, mentre l’art. 9, comma 3 del medesimo Decreto ne ha previsto l’effetto a partire dal 1° gennaio 2025, per le successioni aperte (e agli atti a titolo gratuito fatti) a partire da tale data.
Con Circolare 16 aprile 2025, n. 3, l’Agenzia delle Entrate ha illustrato le novità che l’articolo 1 del D.Lgs. n. 139/2024 ha apportato alla disciplina dell’imposta sulle successioni e donazioni.
In particolare, con riferimento all’imposta sulle successioni si segnalano:
- l’introduzione del principio di autoliquidazione dell’imposta;
- lo svincolo anticipato delle attività cadute in successione, quando a richiederlo sia l’unico erede di età non superiore a 26 anni;
- l’abrogazione dell’istituto del coacervo successorio (uniformando la norma a prassi e giurisprudenza);
- l’estensione dell’applicazione dell’imposta ai trasferimenti derivanti da trust.
Il medesimo D.Lgs. n. 139/2024 ha introdotto modifiche anche in relazione alle imposte che il contribuente è tenuto a versare in sede di successione e in particolare in materia di:
- imposte ipotecaria e catastale, nonché sulle tasse per i servizi ipotecari e catastali, intervenendo sul Testo Unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale (D.Lgs. n. 347/1990);
- imposta di bollo, intervenendo sul D.P.R. n. 642/1972;
- tributi speciali per i servizi resi dall’Agenzia delle Entrate, intervenendo sul D.L. n. 533/1954.
Rispetto a tali novità, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti con Circolare 14 marzo 2025, n. 2.
Con il D.Lgs. 1° agosto 2025, n. 123, è stato approvato il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti, in cui sono state trasposte, generalmente senza modifiche sostanziali, e riorganizzate anche le disposizioni vigenti riguardanti l’imposta di successione, l’imposta ipotecaria e catastale, le tasse per i servizi ipotecari e catastali, nonché l’imposta di bollo.
Tale Testo Unico, seppur già in vigore, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2026 e, con decorrenza dalla stessa data, è prevista la contestuale abrogazione delle disposizioni ivi trasfuse.
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